ASC

IL VOLONTARIO

ADEMPIMENTI

D.lgs. n. 36/2021 e successivi correttivi

Il Lavoratore Sportivo Volontario

🔹 Ruolo e finalità
Il volontario sportivo mette a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro e esclusivamente con finalità amatoriali. La sua attività può comprendere:

  • La pratica diretta dell’attività sportiva,
  • La formazione e la didattica,
  • La preparazione degli atleti.

🔹 Rimborso spese
Il volontario può ricevere esclusivamente il rimborso delle spese documentate relative a:
Vitto e alloggio,
Viaggio e trasporto,
🛑 Solo se sostenute fuori dal comune di residenza.
Questi rimborsi non concorrono a formare reddito e non generano obblighi previdenziali.

🔹 Incompatibilità con rapporti di lavoro retribuiti
Il volontario non può percepire alcuna retribuzione per attività svolte presso la stessa ASD/SSD in cui è tesserato. L’incompatibilità si estende a qualsiasi forma di rapporto di lavoro, sia subordinato che autonomo.

🔹 Obbligo assicurativo per le ASD/SSD
Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che si avvalgono di volontari devono garantire loro un’adeguata copertura assicurativa attraverso:

1️⃣ Tessera di tipologia COMPLETA, che copre tutti gli infortuni sportivi (gare e allenamenti), in conformità con il D.M. 3 novembre 2010.
2️⃣ Polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT), obbligatoria ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
📌 L’attivazione avviene tramite la compilazione del FORM sul sito nazionale A.S.C., con una quota assicurativa unitaria di 10€ per volontario.

Un impegno volontario nello sport richiede tutela e rispetto delle normative, per garantire sicurezza e trasparenza a tutti gli operatori del settore.

Il ruolo del volontario nello sport e le nuove disposizioni sui rimborsi

I volontari sportivi operano a titolo amatoriale, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro competenze per la promozione dello sport in modo spontaneo, personale e gratuito, senza alcun fine di lucro, diretto o indiretto. Le loro prestazioni non sono in alcun modo retribuite, neanche dal beneficiario.

Incompatibilità tra volontario e lavoratore sportivo

Un volontario non può avere un rapporto di lavoro subordinato o autonomo per le stesse attività svolte in ambito sportivo amatoriale. Inoltre, gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgono di volontari devono garantire un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Modalità di rimborso spese per i volontari

I volontari possono ricevere rimborsi spese, suddivisi in due tipologie:

1️⃣ Rimborso analitico: basato sulle spese effettivamente sostenute e documentate (es. rimborso chilometrico, pasti). Il volontario deve presentare una notula con l’elenco dettagliato delle spese, allegando i giustificativi (scontrini, ricevute, ecc.).

2️⃣ Rimborso forfettario: inizialmente previsto fino a 150€ mensili con autocertificazione, è stato modificato dal D.L. 71/2024.

Nuove disposizioni sul rimborso forfettario

Il D.L. 71/2024 ha modificato l’art. 29 del D.Lgs. 36/2021, eliminando il rimborso di 150€ autocertificati e introducendo un rimborso forfettario fino a 400€ mensili, senza obbligo di giustificativi, ma solo per specifiche attività.

🔹 Requisiti per ottenere il rimborso forfettario:
Volontario tesserato: il rimborso è concesso solo ai volontari sportivi regolarmente tesserati.
Attività in manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti: devono essere approvati da FSN, DSA, EPS, CONI, CIP o Sport e Salute S.p.A.. Non sono ammessi rimborsi per la gestione ordinaria di ASD/SSD.
Delibera preventiva: l’organo di governo dell’ente deve deliberare sulle spese ammissibili.
Comunicazione al RAS: i nominativi dei volontari devono essere registrati presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento dell’attività.

💰 Esenzione fiscale
I rimborsi non concorrono a formare il reddito del volontario, ma sono conteggiati ai fini del superamento dei limiti di non imponibilità:

  • 5.000€ annui per la previdenza
  • 15.000€ annui per il fisco

Attenzione: il rimborso forfettario fino a 400€ è ora applicabile anche per attività svolte nel comune di residenza del volontario, ma solo in occasione di eventi e manifestazioni riconosciuti..

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