gestione lavoratori
servizi in convenzione per i lavoraori
Comunicazione inizio prestazioni lavorative
La riforma nel campo dello sport (D.lgs. 36/2021 e i successivi correttivi) ha introdotto il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, al quale tutte le organizzazioni e gli enti operanti in questo settore devono obbligatoriamente iscriversi. Questo registro è stato creato per facilitare e centralizzare tutte le procedure relative all’impiego nel settore.
Grazie alle semplificazioni apportate alla normativa sportiva, le comunicazioni riguardanti l’inizio delle prestazioni lavorative dei collaboratori coordinati e continuativi (CO.CO.CO) SPORTIVE non devono più essere inviate preventivamente al centro per l’impiego. Invece, tali comunicazioni devono essere effettuate tramite il Registro Nazionale delle Attività Sportive (RAS) entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello in cui il rapporto di lavoro è iniziato.
Per quanto riguarda altri tipi di contratti di lavoro subordinato, co.co.co. amministrativo gestionale le procedure ordinarie rimangono in vigore, inclusa l’obbligo di inviare i modelli UNILAV ai centri per l’impiego e l’apertura della posizione INPS ovvero INPS GESTIONE SEPARATA, INAIL. A tal proposito il Comitato Regionale Lazio ha attivato un servizio riservato agli affiliati e agli istruttori tesserati.
È importante sottolineare che la comunicazione di inizio, cessazione, trasformazione o proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) nel settore sportivo tramite il Registro Nazionale delle Attività Sportive (RAS) deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’ente o datore di lavoro, previa registrazione sulla piattaforma: https://registro.sportesalute.eu/.
Inoltre, è possibile apportare correzioni alle comunicazioni entro 5 giorni senza essere soggetti a sanzioni
Lavoro nello sport e dichiarazione all'INAIL
Nonostante la guida pubblicata dal Dipartimento per lo Sport abbia erroneamente segnalato che la dichiarazione di iscrizione o variazione per l’assicurazione INAIL dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) sportivi a partire dal 1 luglio 2023 debba essere effettuata esclusivamente attraverso il sito INAIL in conformità alle modalità ordinarie, è importante chiarire che, con il decreto “correttivo-bis”, è stato specificato che i lavoratori sportivi sono soggetti esclusivamente alla copertura assicurativa legata all’adesione federale, come previsto dall’articolo 51 della Legge 289/2022. Pertanto, non è richiesto alcun adempimento per i co.co.co. sportivi.
Le responsabilità INAIL nel settore sportivo rimangono valide solo per i contratti di lavoro subordinato e per le collaborazioni amministrativo-gestionali. Per queste ultime due categorie, è necessario specificare l’attività dell’ente e quella svolta dai collaboratori e dichiarare l’ammontare dei compensi previsti nell’anno corrente e in quello successivo.
A tal proposito al fine di supportare le strutture per questo adempimento, il Comitato Regionale Lazio ha attivato un servizio in convenzione con uno studio di commercialisti e consulenti del lavoro.
Gli enti sportivi dilettantistici che già sono titolari di un codice ditta e di posizioni assicurative attive presso l’INAIL (per ciascuna sede) dovranno effettuare il pagamento dei premi assicurativi dovuti per l’anno corrente tramite il meccanismo di autoliquidazione 2023/2024. Tale autoliquidazione dovrà essere presentata entro il 29 febbraio 2024.
Registrazione nel Libro Unico
Come previsto dal decreto legislativo 36/2021 e successive modifiche, l’obbligo di tenere il Libro Unico del Lavoro per i collaboratori coordinati e continuativi nel settore sportivo può essere adempiuto in modo alternativo rispetto alle procedure tradizionali. Questo può essere fatto dal datore di lavoro o da intermediari attraverso mezzi telematici, all’interno di una sezione dedicata nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Ricordiamo che se il compenso annuale non supera i 15.000,00 euro, non è obbligatoria la compilazione del prospetto paga corrispondente.
La registrazione nel Libro Unico del Lavoro deve essere effettuata in modo che garantisca la consultabilità, l’integrità, e l’invarianza dei dati, seguendo una sequenza cronologica entro 30 giorni:
- Dalla conclusione di ciascun anno di riferimento (ad esempio, entro il 30 gennaio 2024 per l’anno 2023).
- Dalla fine del contratto se questa data è antecedente.
Si noti che questa registrazione non è soggetta a vidimazione e autorizzazione da parte dell’INAIL.
Lavoratori sportivi: adempimenti INPS
Per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, è importante notare che, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 36/2021, i lavoratori sportivi che detengono contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che prestano servizi autonomi presso enti sportivi dilettantistici hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale come previsto dall’articolo 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche.
A tale scopo, è obbligatorio che tali lavoratori si iscrivano alla Gestione Separata dell’INPS.
Ps.
A NOSTRO AVVISO TUTTI I LAVORATORI SPORTIVI CO.CO.CO. DOVREBBERO APRIRE UNA POSIZIONE INPS GESTIONE SEPARATA A PRESCINDERE SE SUPERINO O MENO I 5.000,OO L’ ANNO DI COMPENSO.
ASD/SSD: GESTIONE DEL LAVORATORE
SOLUZIONE 5 – Gestione CO.CO.CO. sportivo con compenso fino a €5.000.
NO collaboratori amministrativo gestionali presso la ASD/SSD
SOLUZIONE 6 – Gestione CO.CO.CO. sportivo con compenso superiore a €5.000 e fino a €15.000
NO collaboratori amministrativo gestionali presso la ASD/SSD
SOLUZIONE 7 – Gestione contratto di lavoro occasionale
NO collaboratori amministrativo gestionali presso la ASD/SSD
SOLUZIONE 8 – Gestione Volontario
NO collaboratori amministrativo gestionali presso la ASD/SSD
SOLUZIONE 9 – Gestione contratto di collaborazione sportiva con compenso fino a €5.000,00.
SI collaboratori amministrativo gestionali presso la ASD/SSD
SOLUZIONE 10 – Gestione contratto di collaborazione sportiva con compenso superiore a 5.000 e fino a €15.000.
SI collaboratori amministrativo gestionali presso la ASD/SSD
SOLUZIONE 12 – Gestione contratto di lavoro occasionale.
SI collaboratori amministrativo gestionali presso la ASD/SSD
SOLUZIONE 14 – Gestione Volontario.
SI collaboratori amministrativo gestionali presso la ASD/SSD
FIGURE TIPIZZATE DI LAVORATORE SPORTIVO E NON LAVORATORE SPORTIVO – D.Lgs. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2021 E SUCCESSIVI DECRETI
CONVENZIONE CONCULENTE DEL LAVORO:
Tariffario CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO GESTIONALE fino al 31 dicembre 2023:
- Predisposizione del contratto o firma del contratto = 20,00
- Apertura del fascicolo UNILAV, INPS e INAIL = 20,00
- Cedolini mensili e UNIEMENS LUL (promozionale) = 15,00
- Eventuale F24 al superamento dei 5.000 (INPS) euro = 15,00
- Eventuale F24 al superamento dei 15.000 (IRPEF) euro = 15,00
- Certificazione Unica entro il 16 marzo 2023 da definire
MODULO richiesta informazioni
COMPILARE TUTTI I CAMPI PRESENTI NEL FORM
INDICANDO LA COMPOSIZIONE DEL VOSTRO PERSONALE DI LAVORO SPORTIVO E NON SPORTIVO PREVISTA!
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