ASC

SI PUBBLICANO ALCUNE DOMANDE/RISPOSTE IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO.

FAQ

SI pubblicano alcune domande/risposte in materia di lavoro sportivo.

È vero che sarà obbligatorio il DVR?

Sì. L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), indipendentemente dalla sua specificità (es. calcio, pallacanestro, pallavolo, etc.) dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.a. e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione materiali, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali, attrezzature e iimpianti sportivi, etc.) negli specifici luoghi di lavoro-sede dell’Associazione Sportiva e/o altri luoghi di svolgimento delle attività (es. piste da sci gestite da altri, palestre gestite da scuole, etc.).

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Se il presidente è già in possesso del certificato relativo al corso di primo soccorso e antincendi, avendoli seguiti per motivi di lavoro, dovrà nuovamente seguire i corsi?

No, se sono in corso di validità. I certificati sono nominativi e non correlati al tipo di attività svolta.

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Come funzioneranno i premi?

Potranno essere erogati per particolari meriti sportivi e saranno considerati un reddito diverso, tassato alla fonte con ritenuta del 20%, a rivalsa facoltativa.

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Il lavoratore sportivo istruttore (non professionista) deve essere in possesso di un diploma specifico di disciplina, avere il tesserino tecnico in corso di validità e pertanto essere iscritto all’albo dei tecnici dell’EPS?

Si, l’iscrizione all’albo o alla lista tecnici tenuta da un Organismo Sportivo certifica che il contributo sportivo versato al soggetto non riguarda un pagamento per una prestazione di lavoro professionale. Inoltre, per poter insegnare presso una ASD/SSD a dei soci/clienti dietro un compenso, occorre che l’istruttore sia in possesso di una qualifica professionale, istruttore specializzato o istruttore qualificato.

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Il laureato in S.M. che svolge attività di istruttore in favore dei tesserati, deve essere iscritto all’albo dei tecnici tenuto da un EPS o Federazione?

Si, se vuole applicare la norma sul lavoro sportivo. Se non vuole applicare la norma sul lavoro sportivo non è necessario.

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L’incompatibilità del presidente che svolge l’incarico a titolo volontario con un incarico retribuito, vale anche per gli altri membri del consiglio direttivo?

No. Il membro del consiglio direttivo non è considerato un Volontario anche se opera a titolo gratuito.

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Gli amministrativi gestionali sono soggetti a INAIL anche sotto i 5.000,00?

Si è dovuto in senso assoluto. Si sta lavorando perché’ non lo sia.

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Se ho più datori di lavoro e ricevo più compensi sportivi, si cumulano?

Sì, devo informare il datore di lavoro del superamento della franchigia dei 5.000,00 euro al fine di regolarizzare la posizione previdenziale e informare il datore di lavoro al superamento dei 15.000,00 euro per regolarizzare la posizione fiscale.

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La redazione del DVR per una ASD/SSD che utilizza un impianto comunale, deve essere fatta? Chi la deve fare?

Si, la società ASD/SSD che utilizza l’impianto.

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Se all’interno di un impianto se ci sono delle carenze in termini di sicurezza, chi deve sanarle?

La società che utilizza l’impianto, altrimenti non andate. Nel momento in cui accettate di andare a fare attività presso un impianto, ne siete coscienti e consapevoli.

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Se più società utilizzano un impianto sportivo, chi deve redigere il DVR

Tutti, a meno che la struttura non vi fornisce un loro DVR che certifica che non ci sono rischi.

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Non avevano tolto le Collaborazioni a progetto (CO.CO.CO. a Progetto)?

Si. La nuova normativa parla di contratti CO.CO.CO. ORG. (organizzate dal committente), per le CO.CO.CO. in ambito di ASD e SSD, non si applica la presunzione di lavoro subordinato.

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Come scegliamo il tipo di contratto di lavoro per il lavoratore sportivo?

Sulla base delle modalità con le quali vengono proposte le prestazioni di lavoro. Sussistono o no i presupposti per un CO.CO.CO. sportivo?

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Dove si fa la certificazione del contratto di lavoro?

Presso gli uffici provinciali del lavoro oppure Università.

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L’istruttore che lavora in più centri può avere il CO.CO.CO. sportivo?

Si, anche se a nostro avviso, l’istruttore che lavora in più centri deve avere la partita IVA, perché di fatto è un professionista, anche se faccio dieci ore per Centro Sportivo in cui vado.

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Il Team Manager può essere considerato un lavoratore sportivo sulla base di un regolamento redatto da una Federazione?

SI

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L’ottava figura del lavoratore (quella ancora non tipizzata dal D.Lgs. 36) sportivo da chi viene definita?

Dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate. Le mansioni rientranti nella fattispecie di lavoratore sportivo saranno quelle definite sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti (FSN e DSA), tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo gestionale.

L’istruttore a Partita IVA avrò la possibilità di sfruttare il regime forfettario?

SI

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Il conteggio della franchigia dei 5.000,00 euro parte dal 1° luglio?

SI, mentre la franchigia per il conteggio ai fini fiscali delle imposte dovute, sarà il risultato dato della somma della franchigia maturata nel primo semestre + quella generata a partire dal 1° luglio 2023.

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Il rimborso forfettario rimarrà?

il rimborso forfettario è compenso uno sportivo a tutti gli effetti e sarà coinvolto nel calcolo della franchigia dei 5.000,00 euro e 15.000,00 euro.

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Si può avere un contratto CO.CO.CO. sportivo se si sta facendo un corso di formazione per ottenere la qualifica?

No, non hanno la qualifica per essere un lavoratore sportivo.

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Per un lavoratore Sportivo sotto i 5.000,00 euro, sarà sufficiente una lettera di incarico?

No, è previsto un contratto CO.CO.CO. e comunicazione UNILAV.

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L’apprendistato è applicabile solo per gli ATLETI?

SI

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Il volontario potrebbe svolgere gratuitamente la mansione di segretario ed invece essere retribuito per lo svolgimento del ruolo di allenatore?

No. il volontario, per definizione, presta la propria opera esclusivamente in modo gratuito e non può mai essere compensato per quanto fa. può avere diritto esclusivamente al rimborso delle spese vive sostenute, su presentazione di nota spese analitica e rimborso chilometrico per i viaggi al di fuori del territorio comunale di propria residenza, applicando le tariffe aci, relative all’autovettura in uso.

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Quali sono gli adempimenti che l’ASD deve porre in essere, per usufruire del lavoro volontario?

Il volontario dovrà essere assicurato per responsabilità civile; è opportuno condividere una lettera d’incarico che metta in evidenza il motivo per cui l’attività viene prestata gratuitamente e da dove risulta la residenza del volontario; potrebbe essere opportuno tenere il registro dei volontari, anche senza vidimazione.

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il volontario in una ASD/SSD può percepire i 150 € mensili di rimborsi autocertificati, come nel caso delle APS?


Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

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Se il volontario è un dipendente pubblico deve essere autorizzato dalla sua p.a. di appartenenza?

No, è sufficiente la preventiva comunicazione.

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Qualsiasi mansione svolta in un impianto sportivo potrà essere configurata come lavoro sportivo?

No, in quanto la categoria dei lavoratori sportivi è tipizzata, per cui in essa vengono ricomprese esclusivamente le seguenti figure: atleti, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. inoltre, le federazioni potranno individuare ulteriori figure considerate essenziali per la manifestazione sportiva ed essere quindi ricomprese nel lavoro sportivo.

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Se l’allenatore svolge quindici ore di lavoro settimanali, come dovrà essere inquadrato?

La riforma dello sport ha introdotto, per il dilettantismo, una presunzione relativa tale per cui, se il lavoratore sportivo non supera le 24 ore di lavoro settimanali, al netto del tempo per le gare, automaticamente può essere inquadrato come co.co.co. ciò significa che spetta al lavoratore, o agli enti preposti al controllo, dimostrare che non si tratta di lavoro autonomo, ma subordinato. tuttavia, in presenza dei requisiti necessari, in particolare dell’etero direzione, l’allenatore potrà anche essere assunto come lavoratore subordinato, anche se non supera le diciotto ore. di fatto la norma introduce un’agevolazione/semplificazione, che può essere superata dalla volontà tra le parti.

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Se l’istruttore di nuoto lavora 25 ore settimanali, posso comunque inquadrarlo come co.co.co?

Sì, ma l’onere della prova, circa il fatto che non si tratta di lavoro subordinato, ricade sul datore di lavoro.

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Il segretario come bisogna inquadrarlo?

il collaboratore di segreteria non è un lavoratore sportivo, per cui per questa figura non valgono le considerazioni esposte sopra. l’unica agevolazione introdotta per questa figura è che a livello previdenziale e tributario possono essere applicate le stesse regole del lavoro sportivo, in caso di inquadramento come co.co.co.

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Chi è pubblico dipendente può essere un lavoratore sportivo?

Sì, previa autorizzazione del datore di lavoro pubblico.

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Qual è il trattamento fiscale e tributario di un atleta/istruttore che dal 2023 incasserà 10.000 euro all’anno?

l’atleta/istruttore dovrà essere assicurato inail attraverso il TESSERAMENTO ad un EPS o FSN ovvero DSA. Pertanto, fino a 5.000 nulla è dovuto di INAIL. sui rimanenti 5.000 € dovrà essere conteggiata la contribuzione INPS, pari al 26% circa, di cui 1/3 sarà trattenuto al lavoratore e 2/3 saranno a carico dell’ente sportivo. però fino al 2027 l’imponibile contributivo potrà essere ridotto alla metà, per cui i contributi da versare, conteggiati su 2.500 euro, ammonteranno a 650 euro circa, di cui 216 saranno trattenuti al lavoratore, che quindi globalmente, nell’anno, incasserà poco meno di 9.800 €. nessuna imposta sarà dovuta.

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Come dovranno essere retribuiti i soggetti che si occupano delle pulizie, della guardiania, delle manutenzioni, gli addetti bar, etc.?

Con le modalità ordinarie, non si tratta di lavoro sportivo.

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Come si farà ad accedere al RAS (registro attività sportive)?

Tramite spid del legale rappresentante.

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Cosa si dovrà comunicare al RAS?

Codice fiscale del lavoratore, e dati relativi al contratto di lavoro, durata, remunerazione, etc.… (a tal proposito è stata pubblicata una guida sul sito Academy Lazio).

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ALTRO

Con quali soggetti si possono stipulare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere sportivo?

Devono essere rispettati prima di tutto due requisiti:

la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non può superare le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

le prestazioni oggetto del contratto devono risultare coordinate sotto il profilo tecnico sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Inoltre la normativa prevede che per poter stipulare contratti con l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara o anche ogni altro tesserato che svolge mansioni che rientrano nei regolamenti dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (art. 25 D. Lgs. 36/2021) devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dalla FSN/EPS relativo alla medesima mansione per la quale verrebbe stipulato il contratto.

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Quale adempimento devo tenere se devo contrattualizzare un soggetto che non rientra le 7 figure previste ma che è indispensabile per l’organizzazione degli eventi sportivi?

L’art. 25, c. 1 D. Lgs. 36/2021 elenca con precisione i soggetti con i quali è possibile stipulare un contratto di lavoro in ambito sportivo e si tratta di: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara.

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Ma nel caso in cui le mansioni sportive che si necessitano non fossero ricomprese in queste figure?

Nel 2016 la Circolare n. 1 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro disponeva che potevano essere inclusi tra i soggetti a cui applicare la normativa di favore ex art. 67, c. 1, lett. m) TUIR che prevedeva l’esenzione fino a € 10.000 tutti i collaboratori che svolgevano “mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni, tra quelle necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole Federazioni.” Conseguentemente gli enti affilianti avevano emesso apposite delibere in cui venivano individuate queste figure sportive a cui diveniva possibile erogare i citati compensi esenti.

Ora l’art. 25 D. Lgs. 36/2021, come modificato ed integrato dal Decreto correttivo di novembre 2022, stabilisce che “E’ lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.”

In base al nuovo dettato normativo viene cancellato ogni riferimento alle delibere previste nel 2016 dall’INL in quanto è ora invece necessario un regolamento tecnico che preveda espressamente le mansioni sportive aggiuntive a quelle elencate dal primo comma dell’art- 25 come necessarie per lo svolgimento della determinata attività sportiva.

Inoltre diventa ora essenziale che il soggetto sportivo sia titolare di un tesseramento collegato alla mansione che andrà a svolgere e per la quale verrà stipulato il contratto applicando le nuove agevolazioni sportive.

Nelle more della pubblicazione del mansionario tenuto dal Dipartimento dello Sport sulla base dei Regolamenti Tecnici deliberati dalle FSN l’unica possibilità è quella di, ricorrendone i presupposti, sottoscrivere contratti di collaborazione occasionale o di lavoro autonomo con partita IVA.

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Per un istruttore che presumiamo non supererà i € 5.000 annui di compensi come collaboratore e presta la propria opera presso un unico ente sportivo quali sono gli adempimenti da effettuare?

In questo caso la normativa prevede che sia necessario predisporre un contratto tra le parti che vada a disciplinare tipologia contrattuale, mansioni, durata dell’incarico, importo orario corrisposto, ecc. Ogni volta in cui dovrete erogare il compenso dovrete compilare un apposito modello di autocertificazione degli emolumenti tramite il quale il soggetto dichiarerà se ha percepito altri compensi precedentemente a questo pagamento e se ha superato la franchigia di € 5.000 o quella di € 15.000 annui.

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Per gli istruttori titolari di P. Iva è obbligatorio stipulare un contratto?

In questo caso si reputa che non sia obbligatoria la stipula di un vero contratto, rimane una libera scelta delle parti che potrebbero predisporre anche solo una breve lettera di incarico nella quale indicare la sua durata, l’importo orario corrisposto, tempistiche di erogazione del compenso, modalità di risoluzione anticipata del contratto ed altre clausole ritenute opportune dalle parti.

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Uno sportivo (sia esso atleta, istruttore, allenatore o altro) che lavora con due o più ASD o SSD è obbligato ad aprire P.IVA e non può sottoscrivere più di un contratto di Co.co.co. sportiva?

Non è assolutamente così, nessuna norma stabilisce che in caso di pluricommittenza sia vietato sottoscrivere contratti di collaborazione. Si ritiene che le 24 ore settimanali siano da intendersi per ogni contratto stipulato con ogni committente sportivo; lo svolgimento di un’attività lavorativa come soggetto sportivo per una pluralità di ASD e SSD potrebbe portare l‘Agenzia delle Entrate a riconsiderare il rapporto come attività professionale dello sportivo con la necessità di aprire Partita IVA.

La franchigia di € 5.000 al di sotto della quale non è previsto il versamento di contributi previdenziali, deve essere considerato cumulativo per tutti i contratti di collaborazione sottoscritti dal soggetto sportivo.

Si

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In merito ai contratti amministrativi gestionali essi per quali mansioni vengono stipulati? Possono applicare le medesime agevolazioni fiscali e contributive dei rapporti sportivi?

Di norma i contratti di questa tipologia si stipulano per disciplinare le collaborazioni relative alla gestione della segreteria dell’ASD/SSD o altre mansioni stabilite dai regolamenti degli enti di affiliazione. Le agevolazioni fiscali e contributive sono applicabili anche a questa forma contrattuale e non sono soggette al limite di 24 ore settimanali.

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Posso ancora erogare i premi per i risultati sportivi?

La Riforma prevede che i premi per i risultati sportivi siano ancora permessi, ma cambia la norma di riferimento. Occorre quindi fare riferimento alla normativa tributaria dei premi e delle vincite in denaro (art. 30, c. 2 D.P.R. 600/1973) la quale stabilisce che tali premi sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta pari al 20% dell’importo lordo da erogare; non sono previsti altri adempimenti o oneri. Il premio per i risultati sportivi non è da considerarsi una prestazione sinallagmatica, data la sua natura aleatoria (tenuto conto che il risultato sportivo può essere, ma anche non essere raggiunto) il premio non può essere utilizzato quale meccanismo alternativo ai contratti sportivi per retribuire i collaboratori. Inoltre anche i dipendenti della Pubblica Amministrazione che svolgono mansioni sportive, sia come volontari che come lavoratori possono ricevere i premi sportivi.

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Il pagamento dei premi per i risultati sportivi deve essere effettuato solo con metodi tracciabili?

Al contrario delle retribuzioni dei lavoratori i premi per i risultati sportivi (assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 20% come disposto dall’art. 30 D.P.R. 600/1973) potranno essere pagati per contanti. Il limite è di € 999,99 (stabilito dall’art. 1, c. 713 L. 190/2014) e non di € 4.999 come disposto dalla Legge di Bilancio 2023.

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In merito ai rimborsi spese per trasferte ci sono differenze tra volontari e lavoratori?

Tra le diverse modifiche introdotte dalla Riforma dello Sport vi è anche la nuova gestione dei rimborsi per trasferte effettuate da volontari e collaboratori sportivi che ora non potranno più applicare le previsioni dell’art. 67 TUIR. Occorre ora distinguere prima di tutto se il rimborso riguarda un volontario oppure un lavoratore sportivo (quale ad esempio i co.co.co.):

volontari – In base all’art. 29 D. Lgs. 36/2021 possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente; tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Possono essere rimborsate spese per l’utilizzo dell’automezzo privato o mezzi di trasporto pubblico, vitto e alloggio in occasione della partecipazione a gare, manifestazioni ed eventi sportivi o missioni autorizzate dal Consiglio Direttivo.

lavoratori sportivi – Siano essi dipendenti oppure Co.co.co. la trasferta deve essere considerata fuori dal territorio comunale dove si svolge la prestazione lavorativa, quindi la sede di lavoro che deve essere indicata nel contratto. Come di consueto non potranno essere rimborsate le spese relative al tragitto casa – luogo di lavoro, ma solo le spese relative sostenute in occasione della partecipazione a gare, manifestazioni ed eventi sportivi o missioni autorizzate dal Consiglio Direttivo al di fuori della sede di lavoro consueta.

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Quali sono le modalità per erogare i rimborsi spese per trasferte ai volontari?

Le alternative sono le seguenti:

rimborsi analitici o a piè di lista – Si suggerisce di utilizzare un modulo predisposto dall’ente sportivo, tramite il quale il volontario sportivo indicherà data, luoghi e motivi della trasferta allegando ricevute, fatture e documentazione attestante gli importi anticipati dal soggetto giustificativi delle spese per le quali chiede il rimborso. Possono essere oggetto di ristorno le spese relative all’utilizzo di un automezzo privato, ma anche mezzi pubblici, pasti e hotel.

automezzo privato e Tariffe ACI – In aggiunta o in sostituzione al rimborso per l’utilizzo dell’automezzo dove viene chiesto il rimborso del solo carburante è ammesso il ristorno delle spese relative all’autoveicolo utilizzato dal volontario tramite l’applicazione delle Tariffe ACI pubblicate annualmente sul sito internet https://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html. Anche in questo caso il volontario presenterà un modulo con l’indicazione della data, luoghi e motivi della trasferta indicando l’importo in base al moltiplicatore ACI ed ai km effettivamente percorsi. È ammesso il rimborso in forma mista: piè di lista per le spese di vitto, alloggio, autostrada ecc + rimborso con tariffa ACI per l’utilizzo del veicolo.

nuova autocertificazione – è prevista la possibilità di erogare ai volontari un importo mensile di massimo € 150 basato su una semplice autocertificazione delle trasferte effettuate nel corso del mese, in analogia con quanto già previsto nel Codice del Terzo Settore, in sostituzione dell’elencazione analitica a piè di lista delle spese anticipate. Questa forma di rimborso non deve essere considerata quale rimborso forfettario o meccanismo per nascondere l’erogazione di compensi. Inoltre il Consiglio Direttivo dovrà deliberare in merito alle tipologie di spesa per le quali questa forma di ristorno sarà autorizzata.

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Quali sono invece le modalità per erogare i rimborsi spese per trasferte ai lavoratori?

La normativa fiscale di riferimento in merito alle trasferte di lavoratori subordinati o Co.co.co. è prevista dall’art. 51 D.P.R. 917/1986 e, come indicato in precedenza, i rimborsi spese possono essere erogate solo se la trasferta avviene al di fuori del Comune dove vi è la sede di lavoro prevista nel contratto.

Indennità forfettarie di trasferta per vitto e alloggio – E’ autorizzata l’erogazione di un’indennità forfettaria fino all’importo di € 46,48 al giorno e € 77,47al giorno se la trasferta avviene all’estero per coprire le spese relative a vitto e alloggio

L’indennità in oggetto è ridotta di un terzo (ossia € 30,99 o € 51,65 all’estero) nel caso in cui il datore di lavoro effettui il rimborso analitico o metta a disposizione del soggetto vitto o alloggio.

L’indennità viene ulteriormente ridotta a due terzi (ossia € 15,49 o € 25,82 all’estero) se il datore di lavoro mette a disposizione oppure rimborsa in forma analitica sia vitto che alloggio

Rimborsi analitici o a piè di lista – In questo caso il lavoratore sportivo chiede il rimborso presentando unicamente la documentazione attestante le spese vive sostenute per la trasferta (telepass o ticket autostrada, parcheggi ecc) e/o le indennità chilometriche per l’utilizzo dell’automezzo privato in base alle tariffe ACI

Per i lavoratori sportivi quindi si possono rimborsare le spese di vitto e/o alloggio tramite un’indennità forfettaria oppure analiticamente in base alle spese effettivamente sostenute, mentre le spese relative ai viaggi devono essere oggetto di rimborso analitico basate sulla documentazione consegnata. Nulla vieta il rimborso con modalità miste ossia ad esempio: rimborso spese di viaggio con applicazione delle tariffe chilometriche ACI e forfettario per vitto e/o alloggio.

Le somme corrisposte che dovessero eccedere i limiti sopra stabiliti nel caso delle indennità forfettarie, oppure superare l’importo delle spese documentate concorreranno alla formazione del reddito e non saranno considerate spese esenti.

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